Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 16-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

      1. Dopo l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. (Attestati). - Gli attestati di cui all'articolo 16, numero 5), sono i seguenti:

          a) attestati relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato;

          b) attestati relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della consulenza giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, agli albi del tribunale.

      Si ammette una sola associazione degli iscritti agli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.
      Le associazioni degli iscritti agli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:

          a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie

 

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giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o per il perito;

          b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

          c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o per il perito, delle procedure giudiziarie.

      Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.
      Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, seminari e tirocini.
      Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto agli albi, l'elenco dei corsi, tirocini e seminari di approfondimento e aggiornamento cui ha partecipato.
      Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e, conseguentemente, formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».